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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini - Offerte

  1. Gli ordini del Committente e le offerte di QEM sono semplici proposte, l’accettazione/conferma scritta da parte del destinatario , produce un pieno effetto contrattuale. Un'accettazione/conferma non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta. Il contratto s’intenderà concluso solo quando sia stata raggiunta, per iscritto, la piena concordanza delle parti su tutti gli elementi del negozio. Un'accettazione/conferma nella quale non compaiono indicazioni vincolanti o dettagli o specifiche formulate dal cliente, lascia alla QEM libertà di iniziativa e/o implementazione software non contestabile da parte del cliente.

  1. Un ordine/accettazione/conferma è vincolante per colui che lo ha emesso se QEM lo ha eseguito. Nel caso di blocco o disdetta in presenza di avvenuta parziale attività, verrà comunque quantificata e fatturata e il firmatario dell’ordine è vincolato al pagamento nei normali tempi.

  1. Nella trasmissione/conferimento di un ordine/accettazione/conferma, è sempre implicita l’accettazione e l’obbligo di osservanza delle sotto esposte “Condizioni generali di vendita” della QEM, anche se difformi dalle condizioni generali e/o particolari d’acquisto del Committente; le condizioni del Committente s’intendono valide sole se accettate per iscritto dalla QEM.

  1. Le offerte hanno validità di trenta giorni, salvo diverse indicazioni espressamente riportate e annullano e sostituiscono le eventuali precedenti versioni relative agli stessi beni e/o servizi.


Termini di consegna

  1. Il termine di consegna, decorre dalla data dell’effettiva conclusione del contratto come sopra descritto.

  1. Qualora l’approntamento delle apparecchiature dipenda dall’invio, da parte del Committente, di documentazione tecnica, specifiche o altri documenti o istruzioni, il termine decorre dal giorno del ricevimento, da parte di QEM, dell’ultimo documento o istruzione.

  1. Salvo diverso accordo tra le parti, quale giorno di consegna s’intende sempre quello nel quale la merce è spedita o comunque annunciata da QEM pronta per la spedizione. Nell’eventualità che il Committente non esegua il ritiro entro il primo giorno non festivo successivo all’avviso di merce pronta, dovrà ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna, come se il materiale fosse stato consegnato. Sono ammesse consegne parziali.

  1. La decorrenza del termine di consegna resta sospesa in caso di sciopero, serrata dei fornitori di QEM, calamità naturali o altre gravi circostanze non imputabili a QEM, che impediscano a questa il normale esercizio della propria attività. Il termine riprenderà a decorrere dalla cessazione degli eventi e dalla ripresa dell’attività.

  1. Il termine di consegna, nel caso che nel contratto non sia previsto quale tassativo ed essenziale, va considerato con una ragionevole tolleranza a favore di QEM che si impegna comunque ad avvertire tempestivamente il cliente di eventuali ritardi. Eventuali ragionevoli ritardi non comporteranno per il Committente il diritto di revocare o annullare o ridurre l’ordine, né di chiedere il risarcimento dei danni sia diretti che indiretti.


Spedizione – Consegna

  1. La consegna si considera sempre e ad ogni effetto eseguita presso lo stabilimento QEM. Il Committente si obbliga a sue spese al ritiro. Nel caso di spedizione, la merce si considererà consegnata al Committente con la consegna al trasportatore, indipendentemente dal fatto che sia stato contrattualmente convenuto a carico di QEM la clausola “franco destino”.

  1. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente; QEM non risponde dello smarrimento o perdita della merce o danni ad essa derivati durante il trasporto. La merce trasportata, a qualsiasi titolo, da veicoli QEM non è coperta da nessuna polizza assicurativa. La copertura assicurativa di tali rischi è sempre e comunque a carico del Committente.

  1. In caso di ritiro di materiale presso lo stabilimento QEM da parte del Committente o di persona da lui incaricata, questi è tenuto a verificare quantità e pesi, come indicato sulla bolla di consegna o documento di trasporto. Trascorsi i cinque giorni dalla data del ritiro, se diretto, o dal giorno del ricevimento, in caso di spedizione, non è ammesso alcun reclamo.


Prezzi

  1. I prezzi convenuti in contratto, se in questo non diversamente specificato, sono sempre al netto d’imposte, tasse, bollo, assicurazione, spedizione, trasporto, spese doganali e qualsiasi altro onere: le eventuali spese per queste voci saranno sempre a carico del Committente, a questi separatamente addebitabili se sostenute o anticipate da QEM.


Pagamenti

  1. I pagamenti devono essere effettuati puntualmente con valuta alla scadenza riportata nella fattura di vendita. Al verificarsi di eventuali ritardi nei pagamenti, saranno automaticamente addebitati, dal giorno della scadenza convenuta a quello dell’effettivo pagamento, gli interessi annui pari al tasso di riferimento praticato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di quattro punti, senza necessità di messa in mora da parte di QEM, salvo il diritto di questa di agire in giudizio per ottenere l’adempimento forzoso, con l’addebito delle conseguenti spese.


Garanzia

  1. I prodotti forniti da QEM sono conformi alle vigenti leggi Italiane; in generale i prodotti di fabbricazione QEM, sono conformi alle direttive Europee in materia di marcatura CE.

  1. La garanzia sui prodotti se non diversamente pattuito in contratto, ha la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della consegna, per i prodotti e di sei mesi per i ricambi, franco sede della QEM.

  1. Durante il periodo di garanzia QEM resterà obbligata a riparare e/o sostituire gratuitamente, presso i propri laboratori, quelle parti che per accertata cattiva qualità di materiale e/o di lavorazione si dimostrassero difettose.

  1. I prodotti software sviluppati da QEM nell’ambito dell’esecuzione di specifici contratti hanno garanzia di dodici mesi, franco sede della QEM. E’ sempre richiesta al Committente un’accettazione attestante il buon funzionamento del software di fornitura. In assenza di specifiche clausole contrattuali sulle modalità di accettazione, il prodotto software si riterrà tacitamente accettato dopo 60 giorni dalla consegna.

  1. Rimangono a carico del Committente tutte le eventuali spese di spedizione, installazione, rimozione (operazioni da svolgersi in accordo con QEM ). Sono altresì a carico del Committente le eventuali spese, prestazioni professionali od oneri per interventi nella località di installazione del prodotto QEM per l’eventuale messa a punto e collaudo delle modifiche software o hardware da noi effettuate durante il periodo di garanzia e non realizzabili presso i nostri laboratori. Le spese per gli interventi di personale QEM presso l’utilizzatore per controlli funzionali o per riparazione di apparecchiature fuori della sede QEM, oltre a collaudi e messa in marcia in campo, sono regolate dal listino relativo.

  1. Gli effetti della garanzia sono tassativamente limitati al diritto del Committente acquirente di ottenere l’esecuzione gratuita, da parte di QEM o di tecnici dalla stessa autorizzati, delle operazioni di riparazione o delle sostituzioni che si rivelino necessarie per eliminare manifeste anomalie (operazioni da svolgere presso i propri laboratori QEM). Sono perciò escluse modifiche per scopi diversi dalla risoluzione dei malfunzionamenti, quali miglioramenti, evoluzioni o adattamenti.

  1. Il Committente acquirente decade dal diritto alla garanzia: a) se ha manomesso le apparecchiature fornite; b) se ha fatto eseguire sulle apparecchiature stesse interventi da parte di tecnici terzi non autorizzati da QEM ; c) se sono state apportate modifiche al software senza l’autorizzazione esplicita di QEM; d) se sulla struttura hardware prodotta od indicata da QEM, sono installati prodotti software incompatibili o potenzialmente in conflitto con il software QEM; e) nel caso siano riscontrate manomissioni od alterazioni del prodotto software imputabili ad un uso scorretto od improprio del software stesso; f) nel caso in cui i danni siano causati all’azione di virus informatici; g) se il mal funzionamento deriva da malaccorta installazione, dall’uso non appropriato o da danneggiamento in ogni caso derivato all’apparecchiatura successivamente alla consegna.

  1. Il Committente rinunzia al diritto di ottenere il risarcimento di danni causati da eventuali malfunzionamenti dell’apparecchiatura e/o dall’eventuale indisponibilità dell’apparecchiatura per il tempo necessario alla sua riparazione.

  1. QEM si preoccupa di testare e collaudare accuratamente i propri prodotti e programmi applicativi, mantenendo un sistema di qualità. Vista altresì la complessità e la vastità dei casi e dei possibili stati operativi del software, è possibile che permangano errori latenti; ciò premesso è esclusa ogni responsabilità contrattuale e extracontrattuale di QEM per eventuali danni diretti o indiretti causati al Committente o a chiunque altro, dal mancato o erroneo funzionamento del software.

  1. Durante il periodo di garanzia, QEM si impegna a risolvere i malfunzionamenti del proprio software e hardware, nel minor tempo possibile, tenuto conto dei tempi tecnici ed organizzativi ritenuti necessari da QEM stessa. QEM si impegna inoltre ad affrontare la risoluzione di malfunzionamenti in funzione della gravità e dannosità degli stessi; può essere temporaneamente suggerita un'azione in grado di aggirare o limitare gli effetti indesiderati; se il mal funzionamento non è grave, QEM si riserva di concordare con il Committente l’eventuale posticipo della soluzione, all’emissione di una nuova versione di programma; QEM si riserva il diritto di effettuare diagnosi, installazioni di nuove versioni, correzioni e quant’altro ritenuto necessario per la soluzione dei malfunzionamenti, utilizzando mezzi e strumenti telematici idonei alla “teleassistenza” sui quali il committente si obbliga all’acquisto o al noleggio o in qualsiasi caso all’approvvigionamento a proprie spese.

  1. Art. 1165 cc - Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta [Art. 1666 cc] (1). Il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l'opera prima della consegna, ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (sentenza cassazione 271 del 13/01/2004, rv. 569401). La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata (2). Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica (3). Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

Note
(1) La verifica è attività con la quale il committente accerta se l'opera è conforme a quanto pattuito e costituisce, prima di tutto, un diritto per il committente. Se essa ha esito positivo si passa al collaudo.

(2) La verifica è anche un onere del committente in quanto se non vi provvede si attiva un meccanismo di silenzio-assenso per cui l'opera si considera accettata. L'accettazione si sostanzia in un ulteriore momento della fase finale del contratto, che segue verifica e collaudo. Essa determina precisi effetti: l'appaltatore, oltre a non essere più responsabile per i vizi che, in quel momento, non siano occulti, non sopporta più il rischio del perimento del bene di cui diviene proprietario il committente. Questi, inoltre, ha diritto di ricevere la consegna dell'opera.

(3) L'accettazione in tal caso è presunta.


Riserva di proprietà

  1. Il Committente acquista la proprietà dei prodotti consegnatigli da QEM, soltanto ad avvenuto integrale pagamento del prezzo. Nel caso che le norme legislative del paese di destinazione del prodotto, prevedano particolari adempimenti per l’opponibilità a terzi della riserva di proprietà a favore di QEM, il Committente è tenuto a comunicarne notizia a QEM, fornendo a questa i dettagli procedurali esecutivi di tali adempimenti.

  1. I prodotti software sviluppati da QEM nell’ambito dell’esecuzione di specifici contratti, saranno forniti nella sola forma eseguibile sugli elaboratori e sui sistemi operativi previsti da contratto. Il formato sorgente e tutti gli altri eventuali diritti di proprietà intellettuale rimangono patrimonio unico di QEM, salvo diversa indicazione. È conseguentemente vietato riprodurre o copiare software di qualsivoglia natura, prodotto e/o commercializzato da QEM, fatto salva diversa indicazione.


Disegni e documenti descrittivi

  1. Prezzi, dimensioni, capacità che figurano nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, sito internet, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo, se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto in via di riferimento.


Legge applicabile

  1. Il contratto di vendita ed il rapporto commerciale ad esso inerente, resterà regolato dalle norme legislative italiane.


Foro competente

  1. Per ogni controversia o vertenza dovesse insorgere tra le parti, sarà competente esclusivo il Foro di Vicenza Italy


Nullità

  1. Nel caso in cui una o più clausole delle sopra riportate “Condizioni generali di vendita di apparecchiature prodotte e/o commercializzate da QEM” fossero ritenute non valide o invalidate o nulle, anche per disposizioni di legge sopravvenute, ciò non comporterà l’invalidità e l’inefficacia delle altre condizioni sopra previste.